RIFERIMENTI NORMATIVI
I consumabili per la stampa dimessi da attività economiche, esercitata da un’impresa, da un ente o da un libero professionista, giuridicamente si qualificano come “rifiuti speciali” e devono essere avviati al recupero o allo smaltimento ad onere del produttore degli scarti.
Non si tratta quindi di “rifiuti speciali assimilabili agli urbani”, in quanto sono tali, quindi recuperabili o smaltibili in impianti originariamente progettati per i rifiuti urbani, esclusivamente i rifiuti elencati nella delibera del comitato interministeriale sui rifiuti 27 luglio 1984, elencazione che, a seguito dell’abrogazione dell’art. 39 legge n° 146/1994, non comprende più i consumabili per l’informatica.
Questo significa che le cartucce esauste provenienti da un’impresa, un ente o un professionista non possono essere prese in carico dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani perché in nessun caso il regolamento comunale può disporre l’assimilazione, ossia la trasformazione da rifiuto speciale in urbano, di ciò che per legge non è assimilabile.
In passato il Comune aveva la possibilità di istituire servizi integrativi di raccolta di rifiuti diversi da quelli urbani e assimilati e perciò nel caso li avesse formalmente istituiti avrebbe potuto ritirare le cartucce esauste a fronte di una specifica convenzione e richiedendo un corrispettivo per il servizio prestato. Dall’entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008, che ha modificato la parte IV del Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006 questa possibilità non è più contemplata nella legislazione di riferimento.
PER CHIARIRE MEGLIO
Chi sono i soggetti tenuti a smaltire i rifiuti secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06?
- Coloro che rientrano nelle categorie indicate nell’elenco dell’art. 184 comma 3, di fatto tutte le Partite IVA.
Quali sono i rifiuti con i “codici a specchio”?
- Sono tutti quei rifiuti per i quali esiste un codice CER di rifiuto speciale non pericoloso ed un codice CER di rifiuto speciale pericoloso ed i toner rientrano in questa categoria.
- 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*
- 08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
Quali sono gli obblighi per il produttore iniziale di rifiuti, nello specifico i consumabili esausti da stampa informatica, per certificare loro il corretto smaltimento, considerando che tali rifiuti rientrano nell’elenco de così detti “codici a specchio”?
- Deve far fare, quindi sostenerne il costo, l’analisi chimica da un laboratorio specializzato ed accreditato la cui validità è di 6 mesi, per stabilire se si tratta di rifiuto speciale non pericoloso (08 03 18) o pericoloso (08 03 17*) ed allegarne copia al FIR per l’impianto ricevente. (Art. 184 comma 4 D.Lgs. 152/06 – Comma 6 allegato A della direttiva del Ministero dell’Ambiente del 9 Aprile 2002).
- Se non tenuto all’iscrizione obbligatoria al SISTRI, è bene verificarlo con l’ausilio di un consulente ambientale iscritto all’Albo o con l’associazione di categoria di appartenenza, deve controllare e farsene dare copia, le autorizzazioni del trasportatore e dell’impianto ricevente, compilare correttamente il F.I.R. (Formulario Identificativo Rifiuto – 4 copie copiative) consegnare il rifiuto al trasportatore autorizzato, trattenere la 1^ copia ed attendere che gli venga rispedita la IV^ copia firmata dall’impianto ricevente, quindi conservarle per 5 anni.
- Se invece è tenuto all’iscrizione obbligatoria al SISTRI, in vigore da Gennaio 2010 e che diventerà operativo, salvo ulteriore proroga, a Dicembre 2012, deve pagare ogni anno la tassa di iscrizione, varia a seconda della tipologia dell’azienda, dal numero di dipendenti, dal numero delle sedi operative…, richiedere i dispositivi USB alle CCIAA di competenza territoriali, compilare i F.I.R. elettronici poi trasferirli telematicamente in tempo reale.
Chi è il responsabile della gestione dei rifiuti? (Art. 184 comma 1 D.Lgs 205 2010 – Responsabilità della gestione dei rifiuti)
- Omissis… “il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste”.
Perché quindi continuare ad inseguire norme che cambiano in continuazione quando con Zerozerotoner hai etica e legalità unite nel rispetto per l’ambiente?
Zerozerotoner ancora oggi è la soluzione più semplice ed efficace che non può essere paragonata ad altre modalità di smaltimento offerte dal mercato poiché, l’azienda che la eroga, è l’unica ad operare in sinergia con distributori e rivenditori per assicurare la piena attuazione dell’art. 178 bis del nuovo Testo Unico Ambientale sulla responsabilità estesa nella filiera di tutto ciò che immesso sul mercato produce un rifiuto,sgravandoti dall’onore dell’essere identificato quale produttore, ma soprattutto è l’unica che possiede un impianto unico in Europa per il trattamento.
Diffida fortemente dalle soluzioni che possono apparire più convenienti, rispettare la legge ha dei costi e dei tempi ben precisi e solo con Zerozerotoner ne sarai sollevato, perché c’è un soggetto che prende in carico le incombenze e le espleta al posto Tuo, senza eluderle o nasconderle!
Inoltre ricorda che l’importo del contratto è completamente deducibile anche dai redditi di lavoratori autonomi e da libere professioni.
Ognuno di noi è chiamato a decidere
se essere parte del problema o della soluzione:
tu da che parte vuoi essere?